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L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – In cosa consiste
L’Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione, o di parte di essa, ed ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate agli allegati VIII (AIA di competenza regionale) e XII (AIA di competenza statale) alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (Testo Unico Ambiente).
L’Autorizzazione prevede le misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.
L’attività svolta dalla Agristar S.n.c. è ricompresa al punto 6.6 a) dell’allegato VIII ed è definita come “Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame”
Iter procedurale
La procedura amministrativa finalizzata all’ottenimento o al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si può sostanzialmente suddividere nelle seguenti fasi:
Scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale
L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata per un periodo temporale differente, variabile in funzione dei requisiti posseduti dal gestore:
La validità dell’AIA decorre dalla data del rilascio della stessa o dall’ultimo riesame con valenza di rinnovo.
La vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Agristar S.n.c. con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 30.10.2020 della Provincia del Sud Sardegna ha validità fino al 30.10.2032 essendo l’Azienda in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. – Certificato IT293931/UK
Verifiche/controlli sul rispetto dell’AIA
I controlli previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale sugli impianti di competenza regionale sono effettuati dall’ARPA territorialmente competente.
Modifica dell’installazione
Modifiche sostanziali
Sono riferite a variazione delle caratteristiche ovvero ad un potenziamento dell’impianto che, secondo l’Autorità competente, producano nuovi o differenti effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.
In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 indica valori di soglia, è sostanziale una modifica alla installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Modifiche non sostanziali
Sono riferite a variazioni dell’impianto che non producono nuovi o differenti effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il gestore comunica in maniera preventiva, almeno 60 gg prima di effettuare la modifica alla installazione, all’Autorità competente le modifiche non sostanziali previste.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
L’Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni di esercizio della installazione.
Variazioni di titolarità della gestione dell’impianto
Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.
L’Autorità competente provvede alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.